Statuto Principe Arechi

Articolo I

(Costituzione e scopo)

L’Associazione Principe Arechi è un’Associazione senza scopo di lucro alcuno, composta da cittadini che si propongono di valorizzare e diffondere presso il più vasto pubblico la cultura popolare, comunitaria, tradizionale e nazionale, i valori della civiltà del Principato di Salerno, italiana, mediterranea ed europea e le forme espressive di ogni genere di identità comunitaria, affermando gli ideali della solidarietà, della partecipazione e della sussidiarietà. L’azione dell’Associazione sarà sempre ispirata ai principi e ai valori culturali di cui sopra e volta alla promozione della libertà, della sicurezza, della dignità della persona umana, dell’economia di mercato, della sussidiarietà, della solidarietà, della giustizia, dello Stato di diritto, dello sviluppo sostenibile e della promozione dell’ambiente.

 

Articolo II

(Soci)

Possono essere soci dell’Associazione tutti i cittadini di età superiore a sedici anni che ne facciano richiesta. L’iscrizione com­porta ipso iure l’adesione alle finalità statutarie dell’Associazione e l’impegno a partecipare alla vita associativa, collaborando alla realizzazione delle iniziative secondo le proprie possibilità.

 

Articolo III

(Modalità di iscrizione)

La domanda di iscrizione, sottoscritta dal richiedente su apposito modulo prodotto da questa Associazione, deve contenere: i dati anagrafici; i titoli di studio e la professione; la firma di presentazione di almeno un socio, la liberazione per l’uso dei dati sensibili da parte dell’Associazione. La domanda deve essere indirizzata al Presidente dell’Associazione e il Consiglio Direttivo delibera in merito.

 

Articolo IV

(Perdita della qualità di socio)

La qualità di associato si perde nei seguenti casi: dimissioni; morosità; espulsione. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo ed hanno effetto imme­diato. La morosità nel pagamento della quota comporta la decadenza, come infra specificato. Le modalità di espulsione vengono indicate nel successivo art. X.

 

Articolo V

(Finanziamento dell’attività associativa)

L’Associazione non persegue fini di lucro. L’attività dell’Associazione è finanziata attraverso le quote associative versate dai soci. La raccolta di altri fondi è consentita mediante l’attuazione di ogni iniziativa conforme agli scopi associativi consentiti dalla legge.

 

Articolo VI

(Quote associative, esercizio del diritto di voto, decadenza per morosità)

Il Consiglio Direttivo, entro il mese di dicembre di ogni anno, determina l’ammontare delle quote associative per l’anno successivo e ne dà adeguata comunicazione. Il versamento della quota associativa deve avvenire entro il mese di marzo; i soci morosi vengono invitati per iscritto a versare la quota entro e non oltre il 30 giugno. Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione successiva al 30 giugno, dichiara decaduti dalla qualità di associato coloro che non hanno provveduto al predetto versamento nel termine indicato. Il diritto di voto nelle assemblee può essere esercitato solo dagli associati che abbiano già versato la quota per l’anno in corso; il versamento della quota può avvenire anche il giorno dell’Assemblea, secondo le modalità sancite dal Consiglio Direttivo. I soci dichiarati decaduti, per essere riammessi a far parte dell’Associazione, devono presentare una nuova domanda di iscrizione che, se accolta dal Consiglio Direttivo, consente l’esercizio dei di­ritti associativi secondo quanto indicato dall’art. III.

 

Articolo VII

(Organi dell’Associazione)

Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea dei soci; il Presidente; il Consiglio Direttivo; il Comitato Esecutivo (se nominato).

 

Articolo VIII

(Assemblea dei soci)

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione e precisamente: individua le linee programmatiche dell’Associazione; elegge il Presidente; elegge, su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo; delibera in merito ai rendiconti ed ai preventivi di spesa; delibera in merito alle proposte di modifica dello Statuto. L’avviso di convocazione, da inoltrarsi ai soci nei 10 giorni antecedenti la data fissata per l’Assemblea, deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, gli argomenti da esaminare nel corso dell’Assemblea e nel caso di proposte di modifica dello Statuto anche il relativo testo dettagliato. L’Assemblea può, inoltre, essere convocata a seguito di: 1.richiesta del Presidente; 2.richiesta scritta di almeno 1/3 del Consiglio Direttivo; 3.richiesta scritta di almeno 1/5 degli associati. In entrambi i casi di cui ai punti 2 e 3, la richiesta di convocazione, con l’ordine del giorno degli ar­gomenti da porre in discussione, deve essere inoltrata al Presidente, il quale convoca l’Assemblea entro 20 giorni. La Presidenza dell’Assemblea dei soci è assunta dal Presidente, salvo diversa delibera dell’Assemblea stessa e, in caso di inadempimento del Presidente, dal vice Presidente o, in sua as­senza, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. L’Assemblea è convocata ogni anno, nel mese di aprile, per l’approvazione del rendiconto consuntivo e del conto preventivo (Assemblea or­dinaria dell’Associazione). L’Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali è convocata ogni tre anni. Le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo diversa pre­visione. Le norme statutarie possono essere modificate con il voto favorevole della maggioranza dei soci con diritto di voto al momento dell’Assemblea. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato con la maggioranza qualificata prevista per le modi­fiche dello Statuto.

 

Articolo IX

(Il Presidente)

Il Presidente dell’Associazione è eletto direttamente dall’Assemblea dei soci. Il Presidente, ove lo ritenga necessario, può avvalersi di un Comitato Esecutivo, composto da un massimo di 30 membri da lui nominati, a cui il Consiglio Direttivo può delegare alcune proprie funzioni. Il Presidente convoca l’Assemblea dei soci e ne assume la presidenza salvo impedimento o diversa delibera dell’Assemblea stessa. Il Presidente concorre con gli altri membri del Consiglio Direttivo e/o del Comitato Esecutivo a sviluppare e organiz­zare le attività dell’Associazione secondo le linee direttive fissate dall’Assemblea dei soci. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere sempre rieletto. Il Presidente può terminare il suo mandato prima della scadenza per dimissioni o per ap­provazione, da parte dell’Assemblea dei soci, di una mozione di sfiducia. Tale mozione deve essere proposta al Consiglio Direttivo da uno o più membri. Ottenuto, in tale sede, il voto favorevole di 2/3 del Consiglio Direttivo escluso il Presidente, la mozione viene sottoposta al voto dell’ Assemblea dei soci, appositamente convocata dal Presidente entro 20 giorni. Le dimissioni per qualunque motivo del Presidente comportano la decadenza del Consiglio Diret­tivo.

 

Articolo X

(Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell’Associazione e da altri membri eletti dall’Assemblea su proposta del Presidente, ad esclusione del primo che è formato da tutti i soci fondatori. Il nu­mero dei membri del Consiglio Direttivo è deciso dal Presidente e, comunque, non può essere superiore a 100. Il Consiglio Direttivo, al pari del Presidente, dura in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo si riunisce su proposta del Presidente o, in caso di inadempimento, del vice Presidente o del membro più anziano. Il Consiglio Direttivo nomina, fra i suoi membri, il vice Presidente, due segretari organizzativi e due segretari amministrativi di cui uno svolge anche le funzioni di tesoriere. Ad entrambi i segretari amministrativi è affidata, in maniera disgiunta, la rappresentanza legale dell’Associazione. Le delibere del Consiglio Direttivo sono approvate con il voto della maggioranza dei presenti e sono valide se i votanti rappresentano almeno la metà dei suoi membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo formula e realizza i programmi di attività dell’Associazione e ne gestisce l’ordinaria amministrazione. In particolare e a titolo esemplificativo: formula il programma dettagliato delle attività dell’Associazione e realizza ogni iniziativa utile per il raggiungimento degli scopi associativi nell’ambito delle direttive dell’Assemblea; determina e riscuote le quote associative; vaglia le domande di iscrizione all’Associazione; cura la corretta tenuta della contabilità e, tramite il tesoriere, predispone i conti consuntivo e preventivo per l’Assemblea ordinaria dell’Associazione; cura la tenuta del registro dei soci; approva i regolamenti ritenuti utili per la gestione dell’Associazione nell’ambito della norma­tiva statutaria; delibera l’applicazione di eventuali procedimenti disciplinari ai soci (richiamo, sospensione ed espulsione), così come previsti da apposito regolamento. Alcune delle predette funzioni, su proposta del Presidente, possono essere delegate dal Consiglio Direttivo al Comitato Esecutivo nominato dal Presidente.

 

Articolo XI

(Elezione del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo )

Le elezioni del Presidente e degli altri membri del Consiglio Direttivo avvengono, in successione, in un’apposita Assemblea dei soci convocata dal Presidente uscente alla scadenza del mandato o dal Presidente provvisorio. Le candidature per la carica di Presidente, debitamente sottoscritte dall’interessato, devono essere presentate per iscritto al Consiglio Diret­tivo almeno 5 giorni prima dell’Assemblea. Le elezioni sono effettuate a scrutinio segreto, separatamente per il Presidente e per gli altri membri del Consiglio Direttivo. Viene eletto Presidente, alla prima votazione, il candidato che ot­tiene un numero di voti pari alla maggioranza dei soci con diritto di voto. In mancanza, si procede alla votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Per l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo, gli elettori, in un’apposita votazione, possono votare in maniera favorevole o sfavorevole alla lista di candidati proposta dal Presidente. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal vice Presidente o, in mancanza, dal membro più anziano del direttivo. In caso di impedimento defi­nitivo o di altra causa inibente si da luogo a nuova elezione. Articolo XII (Anno sociale) A tutti gli effetti di legge, in particolare per il conto economico, l’anno sociale coincide con l’anno solare.

 

Articolo XIII

(Ulteriori finalità)

L’Associazione si propone, quale scopo ulteriore, di dar seguito a quanto previsto dallo Statuto al fine di poter essere asservita, a livello nazionale, al partito del Popolo della libertà.

 

Articolo XIV

(Clausola arbitrale)

Tutte le eventuali controversie sociali tra associati, e tra questi e l’Associazione e i suoi organi, sa­ranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall’Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

 

Articolo XV

(Rinvio alla legge)

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme di legge vigenti in materia. Il presente atto si compone di quattordici pagine dattiloscritte ed una bianca per le firme.